Art. 1.

      1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare possono, in qualsiasi momento, dichiararsi obiettori di coscienza nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, di coscienza e di religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, e chiedere il congedo assoluto senza demerito.
      2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata indipendentemente dal grado rivestito e dallo status giuridico del militare, anche in relazione alla forma di reclutamento.
      3. Il congedo può essere sostituito, su richiesta dell'interessato e subordinatamente all'autorizzazione della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza, con l'assegnazione permanente e incondizionata ad attività non combattenti.